Tendenze del Consiglio di Stato in materia ambientale e paesistica [di Paolo Numerico]

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Non vi è dubbio che il dibattito ed il confronto sollecitati dalla Rivista SardegnaSoprattutto  stanno coinvolgendo  una larga fetta dell’opinione pubblica sarda e nazionale facendo diventare l’art.9 della Costituzione non materia esclusiva degli “azzeccagarbugli” ma pensiero diffuso. Un  segno inequivocabile di quella partecipazione, auspicio dei padri costituenti che nell’art 9  legarono in un rapporto strettissimo l’istruzione, la ricerca, la tutela del paesaggio.

Ecco perché le istituzioni che si occupano di tali materie, non devono essere vissute come altro dalla società ma come loro parte integrante concorrendo ai processi democratici e diventando più popolari e accessibili ai cittadini.

Non a caso il Consiglio di Stato sembra attualmente aperto più del passato rispetto ai beni culturali ed ambientali. Ecco perchè vorrei contribuire ai processi di “pedagogia sociale” e di “pedagogia della partecipazione” come spesso in questa Rivista si sostiene e si pratica con alcuni esempi tratti da una brevissima ricerca condotta sui primi mesi del 2017 della giurisprudenza consiliare.

1.- Cons. St. sez. VI (pres. Maruotti, est. Mele) 14.2.2017, n. 642. La vendita dei beni pubblici di interesse culturale, di proprietà pubblica,  deve ex lege essere soggetta a previa autorizzazione all’alienazione da parte del Ministero beni culturali (nota di Davide Ponte, altro magistrato del Consiglio, su Guida al Diritto 11/2017, 90-94: “Palazzo Spada ritrova la via della tutela del nostro patrimonio”).

2.- Cons. St. sez IV (pres. Anastasi, est. Taormina) 23.5.2017, n. 2407. Va rimessa in Corte cost. la questione di legittimità dell’art. 33 D.L. 12 dicembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l’approvazione del programma di rigenerazione urbana dell’area napoletana di Bagnoli sia preceduto dall’intesa fra Stato e Regione Campania e da una valorizzazione del ruolo del Comune (artt. 117 comma 2 lettera m e 118 comma 1 Cost.).

3.- Cons. St. sez. VI (pres. Barra Caracciolo, est. Gambato Spisani) 15.5.2017, n. 2292. Non ci può essere sanatoria paesistica se il bene, edificato su zona demaniale, sia privo di permesso di costruire.

4.- Cons. St. sez. VI (pres. De Francisco, est. Gambato Spisani) 17.5.2017, n. 2342. Non c’è condono edilizio se il bene sia stato costruito contro il vincolo di bellezza naturale.

5.- Cons. St., sez. VI (pres. Barra Caracciolo, est. Lageder) 15.5.2017, n. 2271. Sentenza emessa proprio su questione  sarda, rigettando l’appello del privato. Necessità del rispetto del piano del litorale e delle sue linee guida in tema di concessioni di parti del litorale stesso.

6 e 7.- Cons St., sez. VI (pres. Barra Caracciolo, est. Pannone) 15.5.2017, n. 2262, e sez. VI (pres. De Francisco, est. Simeoli) 10.5.2017, n. 2154, entrambe ricognitive dei poteri di merito, dopo il 31 dicembre 2009 (ossia alla fine di un precedente periodo transitorio), della Sovrintendenza paesistica in ordine alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle Regioni, il tutto ora ai sensi dell’art. 146 comma 5 D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall’art. 2 comma 1 lettera s) D.Lvo 26 marzo 2008, n. 63. In sostanza il vincolo paesaggistico è oggi cogestito da Regione e Organo statale.

Il Consiglio pare riprendere il suo ruolo guida in sede di tutela del paesaggio. Tutti i presidenti ed estensori citati sono particolarmente impermeabili alle pressioni esterne e la gran parte degli estensori proviene dalla provvista originata dai passaggi di magistrati TAR in Consiglio di Stato o comunque da vincitori di concorso di derivazione T.A.R..

*Magistrato amministrativo a riposo

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