Legge urbanistica regionale: I suoli? Pavento un imbroglio. Ecco qualche istruzione [di Sergio Vacca]

Energie_Rinnovabili

Il 16 marzo scorso, la giunta Regionale, con due distinte delibere la 14/3, “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia” e la 14/4, “Disciplina generale per il governo del territorio”, ha inteso normare dopo anni di meditazione una materia assai delicata. Plauso anche da parte di alcune associazioni sul tema della partecipazione pubblica riguardante la disciplina delle grandi opere. Forti critiche sugli incrementi delle volumetrie ammessi nella fascia costiera dei 300 metri dalla battigia. Aspetto che richiamerebbe profili di incostituzionalità in rapporto alle norme del Piano Paesaggistico Regionale.

Due gli articoli dei DDL sui quali ho ritenuto di soffermare l’attenzione per le dirette implicazioni sui suoli. L’articolo 15 della Delibera 14/3, che detta disposizioni atte alla salvaguardia dei territori rurali, fa un’importante dichiarazione. Afferma infatti che, in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, al fine di evitare un improprio sfruttamento delle aree agricole, i comuni devono procedere alla zonizzazione del territorio agricolo, in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e della capacità d’uso dei suoli. Finalmente, viene da dire!

Gli articoli dal 73 all’ 83 della Delibera 14/4 definiscono gli ambiti rurali, gli obiettivi della pianificazione in tali ambiti e caratteristiche e limiti nell’edificabilità di queste zone. Aspetto, mai rilevato fino ad ora in una norma di disciplina urbanistica, un articolo, il 75,  è dedicato alla classificazione dei suoli in ragione delle potenzialità produttive.   Forse ridondante nella descrizione delle classi di Land Capability Classification, questo articolo ha comunque il merito di portare al centro della pianificazione territoriale il suolo, andandone a cogliere l’aspetto fondamentale del rapporto tra la risorsa, il suolo, e la sua capacità di produrre biomassa vegetale, la capacità d’uso o Land Capability.

I problemi si porranno nell’applicazione della norma. Nell’ultimo capoverso dell’articolo è stabilito che la procedura di classificazione, nelle more dell’adeguamento dei PUC al PPR, siano svolte da professionista abilitato. Purtroppo le pregresse esperienze dei Piani Territoriali Paesistici di vent’anni addietro,  fanno temere il peggio riguardo alle produzioni di improbabili cartografie pedologiche e derivate, realizzate da improvvisati cultori della Scienza del Suolo. Cartografie presentate alle scale di dettaglio, costruite attraverso gli ingrandimenti di cartografie di piccola scala. Pavento un grande imbroglio.

A regime – e su questo in un DDL così dettagliato avrei speso qualche riga per dare indicazioni su come applicare la norma – andrà previsto, anche attraverso uno specifico provvedimento amministrativo, se non  addirittura legislativo, come dovranno essere costruite le informazioni necessarie alla formulazione dei giudizi di compatibilità tra le proposte d’uso delle Terre (Land) e la qualità delle Terre.

Per essere chiari, non paiono sufficienti gli strumenti di controllo previsti dagli articoli 79 e successivi del DDL, riguardanti il semplice controllo di atti tecnici da validare dall’Agenzia LAORE. Occorrerà invece  attraverso incarico alla stessa Agenzia con i suoi tecnici specializzati nella Scienza del Suolo, che dovrà agire in collaborazione con l’Agenzia AGRIS e le due Università dell’Isola, creando un apposito gruppo di lavoro opportunamente rinforzato,  realizzare un apposito strumento conoscitivo basato sulla definizione delle Unità di Terre.

Dando a questo dispositivo, che dovrà essere adottato obbligatoriamente nei Piani Urbanistici Comunali, carattere di indirizzo nella zonizzazione prevista dall’articolo 15 della Delibera 14/3 sopra richiamata. Altrimenti le due norme, come disciplina di governo del territorio regionale non saranno affatto adeguate.

Le norme, così strumentate, serviranno in modo efficace ad impedire che iniziative improprie di uso delle Terre, come quelle previste da alcune società per la produzione energetica attraverso impianti di solare termodinamico a Decimoputzu, Gonnosfanadiga, San Quirico e nelle piane di Campu Giavesu e S. Lucia di Bonorva, che determineranno un consistente e gravissimo consumo di suoli, possano essere mai realizzate.

* E’ stato Professore di Scienza del Suolo all’Università di Sassari

One Comment

  1. Antonio Ignazio Garau

    Craru comente a semper, prof. Vacca. Isperemus chi su presidente Pigliaru e sa Giunta regionale ddoe atinent bene e pòngiant in mente!
    Pro ite si diat dèpere isperditziare terra bella, saliosa, de bonucoro, pro fainas industriales in podere de ispeculadores furisteris? Chi ddos fatzant in is zonas industriales is impiantos solares termodinàmicos pro prodùere energia elètrica chi a sa Sardigna non ddi serbit e chi sos Sardos ant a pagare cara in bulleta! Sa terra saliosa chi produat trigu, arrosu, patata, iscartzofa e tomata!
    Antoni Nàtziu Garau
    Comitadu pro sa salude e sa calidade de sa vida – Tiria/Santu Chìrigu – Aristanis/Prammas

Lascia un commento