Sicilia, Piani Paesaggistici fuorigioco [di Silvia Mazza]

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Il Giornale dell’Architettura 12 Settembre 2017- Quadro sulla situazione attuale della pianificazione in Sicilia, tra un emendamento anticostituzionale e la legittimazione “dell’abusivismo di necessità”- In totale disprezzo dell’art. 9 della Costituzione la Sicilia annulla, di fatto, i Piani Paesaggistici.

«Neanche precedenti governi guidati da presidenti accusati o condannati per rapporti con la mafia erano mai arrivati a tanto». Con queste parole Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, commenta quello che ha definito un «osceno» emendamento alla legge finanziaria regionale, approvato a metà agosto, ma la cui incostituzionalità aveva già denunciato lo scorso febbraio quando era stato approvato in Commissione Ambiente (cfr. «Il Giornale dell’Arte», n. 373, mar. ’17, p. 8).

Presentato dal presidente Rosario Crocetta, insieme agli assessori all’Energia e al Territorio e ambiente, l’emendamento smantella i PP, prevedendo deroghe per le opere di pubblica utilità, vale a dire per tutte le opere pubbliche e private o di concessionari di servizi e lavori pubblici che possono essere dichiarate tali. Le norme di tutela paesaggistica, d’ora in poi, perdono di efficacia di fronte al progetto di un elettrodotto, un porto turistico, un parcheggio, una discarica o un inceneritore.

Non solo, la nuova normativa interviene «a ritroso, aggiunge Zanna, pure su opere per cui si sono definiti i provvedimenti di diniego per contrasto con i piani recentemente approvati».

L’assessore al Territorio, Maurizio Croce porta come esempio la Catania-Siracusa, che «aveva un tratto con un vincolo paesaggistico» in contrasto con «opere che oggettivamente sono strategiche per viabilità e energia, dinanzi alle quali non ci possiamo fermare». Quello che, però, l’assessore non dice è che anche prima era prevista la possibilità di modifica o annullamento di un vincolo paesaggistico; solo che erano le Soprintendenze, a cui la normativa regionale demanda la tutela del paesaggio, a richiedere la convocazione delle Commissioni provinciali che comprendono, tra gli altri, anche il sindaco a garanzia della partecipazione pubblica, e che sono nominate con decreto dell’assessore ai BBCC sulla base di una proposta ben motivata da analisi di paesaggio o da rilevanti interessi strategici.

Erano, dunque, queste Commissioni gli organismi legittimati a procedere anche all’annullamento di un vincolo. Per restare, in particolare, all’esempio fatto da Croce, l’art. 45 del Piano paesaggistico di Siracusa, ad esempio, non esclude aprioristicamente l’ammissibilità delle opere di grande trasformazione del territorio. La verità, allora, è che non si è inteso fare altro che spostare la valutazione di compatibilità di un’opera con le norme di tutela paesaggistica da questi organismi tecnici alla Giunta regionale.

Una politicizzazione di questioni tecniche a cui, peraltro, non è nuovo il Governo Crocetta. Quando si trattò, infatti, di prevedere un autorevole parere per il prestito fuori dal territorio regionale dei capolavori identificativi dell’intera Regione siciliana, Mariarita Sgarlata, una delle cinque meteore ai BBCC, l’assessore «tecnico», non un «volgare» politico, nel suo decreto «blinda prestiti» preferì a quello del Consiglio regionale BBCC, organo tecnico-consultivo, quello della Giunta appunto, come se gli assessori alle Risorse agricole, alla Salute o alla Famiglia fossero in possesso degli strumenti per valutare le ragioni conservative e i profili culturali e scientifici sottesi alla richiesta di prestito della «Resurrezione di Lazzaro» del Caravaggio o l’«Annunciazione» di Antonello o il Satiro Danzante, tra le 23 opere di cui è vietata (con deroghe) l’uscita dal territorio regionale.

Con l’annullamento, di fatto, dei PP, la Sicilia vanifica i progressi fatti rispetto alle altre regioni (solo Puglia, Toscana, Sardegna e Piemonte posseggono PP e solo in anni recenti). Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia, parla della vittoria della «Sicilia dei nuovi barbari contro la Sicilia delle regole e della cultura».

Il caso del Piano Paesaggistico di Siracusa. Lo scorso 7 luglio l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio ha approvato il Piano Paesaggistico di Siracusa, adottato nel febbraio 2012. Il documento non porta più la firma di quell’Alessandra Trigilia al cui illecito (come poi stabilito in un’aula di tribunale) trasferimento dall’unità Paesaggistica della Soprintendenza ad altro istituto non sembra essere stata estranea proprio la redazione del PP, e che a distanza di qualche anno da quella vicenda è stata di recente insignita di un pubblico encomio da parte dell’Assessorato BBCCIS, insieme a Michele Buffa, dirigente del Servizio Pianificazione Paesaggistica del Dipartimento (con loro Rosa Lanteri, all’epoca a capo dell’Archeologica) per «l’operato in difesa dei valori della legalità e della bellezza del paesaggio».

La partita, però, è tutt’altro che chiusa. L’approvazione del PP, infatti, non è ancora definitiva, e a rallentare la stesura del decreto assessoriale che la renderà tale è intervenuta una sentenza del luglio scorso del Tar di Catania che ha accolto i ricorsi della società Elemata contro il no al resort alla Pillirina, uno degli ultimi tratti costieri non devastati dalla cementificazione.

Una sentenza che rischia di annullare in parte il PP e che getta una forte ipoteca sul destino della costituenda Riserva, per la quale da oltre un lustro si battono, al fianco della Soprintendenza, gli ambientalisti di SOS Siracusa sotto il vessillo di Enzo Maiorca, i Verdi, Fabio Granata, l’avvocato regionale Salvo Salerno, che parla di «sentenza illogica e facilmente appellabile», lo studio legale di Legambiente, che ha già annunciato di volerla appellare, oltre a un prete campione di molte battaglie ambientaliste, padre Rosario Andrea Lo Bello.

Quello che invece contestano i magistrati del Tar sono presunte irregolarità nelle procedure di adozione del PP, per cui sarebbero state disattese le garanzie di partecipazione e di contraddittorio. Per Legambiente, invece, il collegio disconoscerebbe le precedenti sentenze che proprio sul merito della partecipazione hanno affermato l’opposto, come attestato dai verbali di concertazione. Osservano, inoltre, che il piano approvato, modificando e, quindi, superando attraverso le osservazioni accolte (ben 600), quello adottato, rende la sentenza inapplicabile.

Una battaglia destinata, dunque, a proseguire nell’aula di un tribunale. A definire, infine, il quadro di questo totale disprezzo dei valori paesaggistici e ambientali, da una parte la promessa del candidato 5S alla Regione Cancellieri di una nuova forma di condono edilizio, quella dell’«abusivismo di necessità», in continuità con la proposta del governo Crocetta dell’estate scorsa di sanatoria delle case abusive entro la fascia dei 150 metri; dall’altra la vicenda del sindaco 5S di Licata, Angelo Cambiano, sfiduciato (con due abitazioni bruciate e sotto scorta) dalla sua stessa maggioranza perché voleva rendere esecutiva una sentenza della magistratura che ha stabilito la demolizione di 67 case abusive.

Per approfondire.

La pianificazione paesaggistica in Sicilia (col passo del gambero). Col passo del gambero, a macchia di leopardo e le mani di una sarta: è così che potremmo dire che la pianificazione paesaggistica si attua in Sicilia, che per la sua competenza esclusiva in materia di beni culturali segue un iter differente rispetto a quello delle altre regioni.

Se meriterebbe maggiore riconoscimento il progresso compiuto in quest’ambito dalla Regione, che ha avviato la pianificazione sin dagli anni – 90 e si è dotata, pioneristicamente, di Linee Guida PTP regionale nel 1999, in anticipo sul Codice Urbani e sul resto del Paese, con l’involuzione normativa stabilita da qualche settimana nell’Aula del Parlamento siciliano (cfr. articolo principale) di colpo non si fa che compiere un enorme passo all’indietro.

Per altro verso, è pure con un percorso «al contrario» rispetto allo scenario nazionale che la Regione arriverà allo strumento unico di tutela del territorio, «ricucendo» i singoli piani d’ambito. Questo non significa, peraltro, che non siano già  efficaci le norme di salvaguardia, dal momento che numerosi pp sono già vigenti.

Ricomponendo il quadro insieme a Michele Buffa dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, ad oggi si hanno «PP vigenti in regime di approvazione definitiva (quelli delle Isole minori – Eolie, Egadi, Ustica, Pantelleria -, il Piano dell’Ambito 1 della provincia di Trapani, il Piano della provincia di Caltanissetta, il Piano della provincia di Ragusa, il Piano dell’Ambito 9 della provincia di Messina e quello di Siracusa); vigenti per effetto della loro adozione in regime «di salvaguardia» (Piano degli Ambiti 2-3 della provincia di Trapani, intero territorio della provincia di Agrigento e arcipelago delle Isole Pelagie); i piani della provincia di Messina, ambito 8, e della provincia di Catania hanno terminato la fase di concertazione e sono prossimi all’adozione, una volta ottenuto il parere favorevole dell’Osservatorio – Speciale commissione; i piani restanti sono in fase finale di istruttoria da parte dell’ufficio per l’avvio della fase di adozione».

Una distribuzione, dunque, a macchia di leopardo. Solo quando il quadro si sarà completato si attenderà al PP regionale, col compito di rendere coerenti, col fondamentale contributo dell’Osservatorio, situazioni difformi sul territorio.

Queste ultime si spiegano, dice l’avvocato Salvo Salerno, dirigente regionale che insieme al pool degli avvocati di Legambiente ha difeso il PP di Siracusa da oltre 100 ricorsi (tutti respinti), al fatto che «i 18 Ambiti paesaggistici sono stati individuati sulla base di caratteristiche omogenee – geomorfologiche, culturali, antropiche e del paesaggio – non coincidenti con i limiti territoriali  provinciali (lo stesso Ambito può interessare, infatti, più Province), e ciononostante i procedimenti sono stati attribuiti alle nove Soprintendenze Provinciali, per cui avremo situazioni di incongruità e discrepanza pianificatoria nelle aree a cavallo di più Province».

La pianificazione in Sicilia, inoltre, differisce da quella nazionale, dove l’elaborazione dei piani, limitatamente ai beni paesaggistici, è congiunta tra Stato, cui spetta la conservazione del paesaggio, e Regioni, cui compete, in concorrenza con lo Stato stesso, la fruizione e la pianificazione del territorio.

Stato e Regioni possono stipulare intese o accordi (art. 143, c. 2), come quello del marzo scorso per il Piemonte, ma non sono obbligati a farlo. In Sicilia, invece, non si esplica in modo concorrente, per via della sua competenza esclusiva. Ancora, mentre le altre regioni redigono strumento con prevalente contenuto territoriale-urbanistico, quello siciliano è esclusivamente paesaggistico, disciplinato, per le procedure di adozione/approvazione, dall’art. 5 della L. 1497/39 e dal R.D. 1357/4, in assenza di uno strumento normativo specifico, non ancora adottato dalla Regione.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 135), infatti, concede alle Regioni di scegliere tra le due diverse opzioni pianificatorie, principio già contenuto nella Legge Galasso del 1985.

La redazione di questo strumento pertiene, per via della ripartizione delle competenze tra i rami della Amministrazione regionale, all’Assessorato BBCCIS, cui spetta la tutela paesaggistica. «La natura specifica del Piano paesaggistico, spiega Buffa, nonché la sua precipua valenza di piano “di settore”, rivolta alla tutela degli elementi del paesaggio definiti dl Codice – i beni paesaggistici – , non hanno dato vita a  un approccio direttamente rivolto ai temi della trasformazione (urbanistica, infrastrutturale), ma hanno affrontato direttamente il tema del patrimonio culturale, del suo rispetto e della sua messa in valore come risorsa, senza definire linee di sviluppo urbanistico, ipotesi di valorizzazione economica, conflitti con forme di sviluppo non compatibile con gli elementi del Patrimonio che il percorso metodologico e interpretativo, e lo stesso dettato normativo, impongono di tutelare».

In particolare, «l’impianto normativo generale dei pp siciliani differisce significativamente da quello dei piani “territoriali”, fondandosi sulla comparazione fra il “valore” rilevato in termini di patrimonio culturale e livelli di tutela attribuiti al paesaggio, in una scala crescente che vede al culmine il valore massimo in cui le azioni e gli interventi compatibili con la tutela dei valori paesaggistici sono soggetti a severe limitazioni, e al termine della scala il valore minimo, nei territori non qualificati come “bene paesaggistico” ai sensi del Codice, in cui prescrizioni ed indirizzi anche per il conseguimento di obiettivi di qualità paesaggistica vengono dettati dalle norme urbanistiche».

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