Architettura del ‘900 a rischio/2: una proposta per il MiBACT [di Ugo Carughi]

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Il Giornale dell’Architettura 20 settembre 2017. Dopo aver analizzato le modifiche al Codice, il presidente di DOCOMOMO Italia propone il criterio seriale per garantire la tutela delle opere. Come già rilevato, le modifiche al Codice dei beni culturali introdotte dall’articolo 175 della legge n. 124/2017, a parte alcune incongruenze, destano perplessità in riferimento alle opere del Novecento.

In molti casi il comma 3 d) dell’art. 10 del Codice era stato applicato come espediente per vincolare architetture recenti altrimenti non tutelabili: si consideri, ad esempio, il Ponte sul Basento di Sergio Musmeci, un unicum che, non avendo compiuto cinquant’anni, è stato tutelato perché «rappresentativo dell’architettura italiana». La scontata motivazione era stata resa possibile dalla terminologia della norma, tanto generale quanto generica: «la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere».

La novità della norma aggiunta d) bis, sta nel collegare alcune categorie di beni al patrimonio nazionale: «cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione». La qualifica «eccezionale», finora attribuita solo alle «raccolte librarie private e collezioni o serie di oggetti a chiunque appartenenti», viene estesa al «patrimonio culturale della Nazione», che è ben più vasto e articolato di una «collezione», di una «raccolta» o di una «serie di oggetti».

Ma come si fa a stabilire che un’opera del Novecento è indispensabile per l’integrità di uno dei patrimoni più ampi e stratificati al mondo come quello italiano? È, forse, possibile individuando una serie di opere coeve con caratteri ricorrenti e comuni a quella considerata, riconoscibili come “identitari”?

In tale ipotesi, il «patrimonio culturale della Nazione» potrebbe risultare composto, oltre che da singoli capolavori di un passato più o meno lontano, tutelati di per sé, anche da opere più recenti. La qualifica «eccezionale» sarebbe estesa all’intera serie di cui fanno parte.

I vantaggi della prospettiva indicata starebbero nella forza identitaria con cui verrebbe percepito il patrimonio nazionale, non solo episodicamente attraverso singoli beni, ma in un’ottica che abbraccia serie di opere e i caratteri comuni che ne legittimano l’interesse culturale. Inoltre, in una sorta di tutela esercitata “a rete”, i provvedimenti degli uffici territoriali, discrezionali e puntuali, si confronterebbero con la risoluzione di casi riguardanti altre opere tutelate per caratteri comuni, costituendo un’utile letteratura di riferimento, progressivamente aggiornata.

Il concetto dei “beni in serie” fu formulato dal Comitato Intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale nelle linee guida del 1980: «I beni in serie possono includere elementi componenti interconnessi […] a condizione che la serie completa […] rivesta un valore universale eccezionale».

Fin dagli anni ’90 all’attenzione delle grandi istituzioni dedicate al patrimonio culturale, tra cui il World Heritage Centre dell’UNESCO, esso ha visto crescere la percentuale delle richieste d’inventariazione di serie di beni rispetto a quelle di un singolo bene. Tra le altre, sono state inserite nel patrimonio UNESCO dieci opere di Frank Lloyd Wright, diciassette di Le Corbusier, ultimamente le architetture italiane ad Asmara, ecc.

Ma nel nostro “Piccolo mondo antico“, purtroppo, per la tutela della categoria di beni indicati nella norma d)bis è ripristinato l’anacronistico limite dei 50 anni e della morte dell’autore escludendo, così, buona parte delle opere del secondo Novecento. In completa controtendenza rispetto agli orientamenti della cultura di settore.

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