Disegno di legge “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia del paesaggio rurale della Sardegna e per il completamento della pianificazione e la tutela dell’intero territorio Regionale” [di Comitato Scientifico Insularità in Costituzione]

Si pubblica di seguito il Disegno di legge che Maria  Antonietta Mongiu, Giuseppe Biggio, Rita Dedola, Giandomenico Pintus, Giuseppe Pulina,  Gianvalerio Sanna, a nome del Comitato scientifico Insularità in Costituzione, hanno illustrato alle Commissioni IV e V del Consiglio regionale della Sardegna, per dare un concreto ed efficace contributo perché si tutelino il paesaggio e l’ambiente della Sardegna (N. di R.)

Art. 1 – La Giunta Regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano Paesaggistico Regionale esteso a tutto il territorio regionale integrando la pianificazione paesaggistica della fascia costiera con quella del restante territorio regionale ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 22.1.2004 n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ee.ii.).

Art.2 –  Fermo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all’approvazione del Piano paesaggistico regionale esteso a tutto il territorio regionale e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia: a) tutte le aree rurali, pascolative e forestali insistenti nelle zone interne e oltre i limiti degli ambiti costieri; b) tutte le aree classificate agricole all’interno dei PUC o degli strumenti generali di pianificazione locale. Da tali ambiti territoriali sono esclusi quelli ricadenti nelle zone A,B,C,D,G,F già disciplinate dagli strumenti urbanistici.

Art.3 – Il divieto di cui all’articolo 3 della presente legge non si applica:

  1. a) agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di ristrutturazione che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici, la destinazione d’uso ed il numero delle unità immobiliari.
  2. b) agli interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle Direttive per le zone agricole (DPGR 3 agosto 1994, n. 228) e asservite alla destinazione d’uso del territorio;
  3. c) alle opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica;
  4. d) alle opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate da fenomeni franosi, nonché opere di sistemazione idrogeologica;
  5. e) alla manutenzione e realizzazione di OO.PP. e alle infrastrutture di servizio generale da realizzarsi nelle aree di sviluppo industriale in conformità ai piani territoriali adottati dai consorzi di sviluppo industriale ed approvati dall’Amministrazione regionale anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.

Art.4 – La fase di pianificazione avviata dalla presente legge dovrà disporre lo studio e la tipicizzazione del territorio rurale della Sardegna indagando le stratificazioni antropiche attraverso la valorizzazione del sistema ambientale, della tradizione e vocazione agraria, forestale e pastorale. Dovrà essere realizzato il quadro territoriale di sintesi delle risorse paesistico-ambientali rappresentato per areali, in cui riconoscere una graduazione di valore delle risorse presenti ed i corrispondenti livelli di trasformazione territoriale possibili con individuazione dei livelli di sostenibilità delle ipotesi di sviluppo e di compatibilità.

Art. 5 – Fino all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale esteso a tutto il territorio regionale, è fatto divieto autorizzare e realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili salvo quelli precedentemente autorizzati, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi lavori abbiano avuto inizio ed abbiano realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.

Art.6 – La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURAS.

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